(Pubblicata nel supll. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                     n. 52 del 31 ottobre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La  Regione  Piemonte,  riconoscendo  al  sistema nazionale di
istruzione  ed  istruzione  e  formazione professionale il compito di
garantire  i  livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi
vigenti  in  materia,  promuove  un  sistema  di  azioni che offra la
possibilita'  per  tutti  gli  allievi  di  raggiungere  il  successo
scolastico e formativo.
   2.  La  Regione,  ferme  restando le competenze gia' attribuite ai
comuni  e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e
secondo  il  principio di sussidiarieta', promuove interventi volti a
rimuovere  gli  ostacoli  che  si  frappongono al pieno godimento del
diritto   allo   studio   ed   all'apprendimento   fin  dalla  scuola
dell'infanzia.
   3.  La  programmazione  degli  interventi per garantire il diritto
allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione
degli  enti locali piemontesi, delle istituzioni scolastiche autonome
statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate.
   4.  La  Regione,  nel  definire  le  politiche  dell'istruzione  e
formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce
come  elemento  centrale l'allievo in formazione, a cui e' garantito,
fin  dalla  scuola  dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa
diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.
   5.  La  Regione  riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni
scolastiche  autonome  e  si  impegna  a  collaborare con esse per la
realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
   6.  La  legge  disciplina,  integra  e  coordina  l'insieme  delle
attivita'  e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il
perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al presente articolo, quale
complesso  unitario  ed  organico  di  interventi  volti  a garantire
l'effettivo   esercizio   dei  diritti  riconosciuti  all'allievo  in
formazione.