(Pubblicata nel supll. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 31 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilita' per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo. 2. La Regione, ferme restando le competenze gia' attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarieta', promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia. 3. La programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate. 4. La Regione, nel definire le politiche dell'istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui e' garantito, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita. 5. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge. 6. La legge disciplina, integra e coordina l'insieme delle attivita' e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, quale complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all'allievo in formazione.